Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 14 suppl. del 15-2-2016
PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 2016, n. 1
Disposizioni relative al Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n.
1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1883 del 27/10/2015 di adozione del Regolamento;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile”, ed in particolare l’articolo 18 “Volontariato”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova
disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 concernente: “Indirizzi
operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione
civile”, attuativa dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 “Disposizioni urgenti
in materia di protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed altresì
dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTA la L.R. 10 marzo 2014, n. 7 “Sistema regionale di protezione civile”, ed in particolare gli articoli 18
“Organizzazione e impiego del volontariato di protezione civile” e 19 “Misure formative, contributive e assicurative
a favore del volontariato di protezione civile”;
ACQUISITO il parere del Comitato regionale di protezione civile espresso nella seduta del 7 maggio 2015;
VISTO il parere favorevole della V Commissione Consiliare del 02/12/2015
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente regolamento, in applicazione degli artt. 18 e 19 della legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 (Sistema
regionale di protezione civile), reca disposizioni relative:
a. alle modalità ed ai presupposti per l’iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni
di volontariato dall’elenco regionale del volontariato di protezione civile, istituito dall’articolo
18, comma 8, della predetta L.R. 7/2014, già previsto dall’art. 5, comma 1, della L.R. 19 dicembre 1995,
n. 39;
b. alle modalità di impiego e di intervento del volontariato nelle attività di protezione civile;
c. ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese sostenute dalle organizzazioni
di volontariato di protezione civile;
d. alle modalità di rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori
autonomi e dell’equivalente degli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, aderenti
alle organizzazioni di volontariato ed impiegati in attività di protezione civile;
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e. all’eventuale concorso nell’adozione di misure assicurative a favore delle organizzazioni di volontariato.
2. La Regione favorisce lo sviluppo dell’autogoverno democratico del volontariato di protezione civile, all’interno
dell’organizzazione del sistema regionale di protezione civile e riconosce il ruolo ed i compiti svolti
dal volontariato regionale di protezione civile in considerazione della mancanza dello scopo di lucro, anche
indiretto, delle associazioni e della gratuità delle prestazioni dei volontari aderenti.
Art. 2
(Definizione di organizzazione di volontariato di protezione civile)
1. Ai sensi della normativa statale vigente in materia e dell’articolo 18, comma 2, della richiamata legge regionale
10 marzo 2014, n. 7, è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo
liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile,
che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti,
concorre, unitamente alle componenti istituzionali ed alle strutture operative di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) ed alla citata legge regionale
n.7/2014, alle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi calamitosi
di cui alle medesime leggi.
Art. 3
(Ambito soggettivo di applicazione)
1. Il presente Regolamento si applica ai seguenti soggetti:
a) organizzazioni di volontariato iscritte all’elenco regionale del volontariato di protezione civile, di cui al
successivo articolo 5, operanti in misura anche non prevalente nell’ambito della protezione civile, con
compiti di soccorso e assistenza alla popolazione e di previsione, prevenzione ed intervento in caso di
eventi calamitosi di origine naturale od antropica, inclusi gli incendi boschivi;
b) gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile, formalmente costituiti e presenti nei piani comunali
di protezione civile, rappresentati legalmente rispettivamente dal Sindaco del Comune stesso
e dal Sindaco del Comune capofila, operanti nelle medesime attività di cui alla precedente lettera a;
c) organismi di coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali ed
intercomunali di protezione civile di cui al successivo art. 4;
d) articolazioni locali, regolarmente iscritte al detto elenco regionale del volontariato di protezione civile,
con sede legale ed operativa nell’ambito del territorio regionale e dotate di autonomia gestionale, di
organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi diffusione sovra-regionale o nazionale, iscritte
all’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento
della Protezione Civile.
2. Sono ricomprese tra le organizzazioni di volontariato di cui al precedente comma 1 lettera a:
a. le organizzazioni di volontariato, aventi carattere locale, costituite ai sensi della Legge 11 agosto 1991
n. 266 (Legge quadro sul volontariato) regolarmente iscritte nel registro regionale delle organizzazioni
di volontariato istituito ai sensi della L.R. 11/1994 recante “Norme di attuazione della Legge
11/08/1991 n. 266”;
b. organizzazioni di altra natura, purché a componente prevalentemente volontaria, aventi carattere locale.
Art. 4
(Coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei gruppi comunali ed intercomunali
di protezione civile)
1. In ogni ambito provinciale è costituito un unico organismo di coordinamento dei soggetti di cui all’art. 2,
di seguito denominato <Coordinamento>, quale organizzazione di secondo livello senza fini di lucro, apartitica
e democraticamente gestita.
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2. I Coordinamenti, costituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2010, n. 1019 (Iniziative
per favorire la costituzione dei coordinamenti provinciali delle associazioni di volontariato e dei
gruppi comunali per la protezione civile iscritti all’elenco di cui alla l.r. 39/1995 e successive modifiche e
integrazioni) sono, a mente della legge regionale 12 dicembre 2011, n.35 (Integrazione all’articolo 5 della
legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39), iscritti di diritto all’elenco regionale di cui al successivo art. 5,
previa presentazione della copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto, redatti nella
forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero di scrittura privata registrata.
3. I Coordinamenti si prefiggono i seguenti scopi:
1) contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di protezione civile;
2) promuovere un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione tra tutte le organizzazioni di
volontariato ed i gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile del territorio della loro Provincia
o della Città Metropolitana di Bari e l’Amministrazione Provinciale, la Città Metropolitana e la Regione
Puglia;
3) realizzare interventi comuni al fine di garantire la presenza di un gruppo sinergico capace di raccordarsi
in tutte le fasi di previsione, prevenzione, soccorso ed informazione, traducendo in qualità d’intervento
la cooperazione tra vari soggetti in caso di eventi calamitosi;
4) promuovere, coordinare ed organizzare ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione, aggiornamento
ed addestramento dei propri aderenti nel rispetto delle autonomie dei singoli sodalizi;
5) promuovere la “Cultura” del volontariato di protezione civile e sostenere la costituzione di nuove realtà
di associazionismo operanti in quello stesso ambito;
6) elaborare suggerimenti operativi finalizzati all’ottimizzazione dell’operatività della “colonna mobile”,
d’intesa con la Struttura di Protezione Civile della Regione Puglia, che tenga conto delle specificità di
ogni singola realtà aderente nonché delle peculiarità e delle criticità del proprio territorio provinciale o
della Città Metropolitana;
7) compiere interventi e soccorsi, d’intesa con le Amministrazioni Comunali, Provinciali, della Città Metropolitana
e Regionale, nei rispettivi territori e, nel caso di eventi di rilievo nazionale e di interventi
in ambito internazionale, per il tramite della Struttura regionale di protezione civile, col Dipartimento
della Protezione Civile.
Art. 5
(Elenco regionale del volontariato di protezione civile)
1. L’elenco regionale del volontariato di protezione civile, di seguito <elenco>, istituito ai sensi dell’articolo
18, comma 8, della legge regionale n. 7/2014, è gestito dalla Struttura regionale di protezione civile,
di seguito denominata <Struttura>, che provvede agli adempimenti relativi alla sua tenuta ed al relativo
periodico aggiornamento.
2. All’elenco devono iscriversi tutti i soggetti di cui al precedente art. 3 che intendano operare per attività od
eventi classificabili di protezione civile. L’iscrizione costituisce il presupposto necessario per l’attivazione e
l’impiego delle organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio anche
ai fini dei benefici di cui al D.P.R. 194/2001.
3. L’aggiornamento dell’elenco, effettuato ogni anno con determinazione del dirigente della Struttura, è
pubblicato sul sito istituzionale della Regione e su quello della Struttura. L’elenco aggiornato è inviato
al Dipartimento della Protezione Civile, per la revisione dell’elenco nazionale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile, previsto dall’art. 1 del Regolamento adottato con il D.P.R. 194/2001,
oltrechè alle Prefetture, alle Province, alla Città Metropolitana ed ai Comuni competenti per territorio
in riferimento alle nuove iscrizioni, alle cancellazioni ed alle eventuali variazioni delle organizzazioni di
volontariato.
4. La numerazione relativa all’iscrizione all’elenco è composta:
a. da un numero d’ordine d’iscrizione progressivo attribuito su base regionale;
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b. da un codice alfanumerico, attribuito su base provinciale, che divide l’Elenco stesso in sei sezioni corrispondenti
alle Province ed alla Città Metropolitana della Regione, composto dalla sigla della Provincia
o della Città Metropolitana, nel cui ambito rientra il Comune in cui ha sede legale l’organizzazione,
seguita da una numerazione crescente per singola provincia e per la Città Metropolitana, a partire dal
n. 001, attribuita sulla base della progressione del numero d’ordine d’iscrizione regionale;
c. per i Coordinamenti provinciali, dal solo numero d’ordine d’iscrizione regionale, che li individua nella
sezione dedicata alla rispettiva Provincia o Città Metropolitana.
Art. 6
(Requisiti per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione all’elenco)
1. Ai fini dell’iscrizione, e del mantenimento della stessa iscrizione delle organizzazioni di volontariato di
protezione civile all’elenco, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a. operatività e sede legale o sede operativa, se diversa, dell’organizzazione nel territorio pugliese;
b. per le realtà associative costituite ai sensi della L. 266/1991, iscrizione dell’associazione nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 11/1994;
c. possesso del codice fiscale regolarmente attribuito all’organizzazione;
d. previsione esplicita nell’atto costitutivo e/o nello statuto, ritualmente registrati presso l’Agenzia delle
Entrate, di:
1) svolgimento di attività di protezione civile;
2) assenza di fine di lucro;
3) democraticità della struttura associativa per le organizzazioni costituite ai sensi della
L. 266/1991;
4) obbligatorietà del rendiconto contabile annuale;
5) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti;
6) assenza di remunerazione, sotto qualsiasi forma, e volontarietà delle prestazioni personali fornite
dagli aderenti;
7) durata, elettività e gratuità delle cariche direttive per le associazioni costituite ai sensi della L.
266/1991;
8) modalità di nomina e durata delle cariche direttive per le organizzazioni di altra natura, ad eccezione
dei gruppi comunali ed intercomunali ai quali si applica il regolamento comunale vigente in
materia;
e. assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi direttivi,
di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici,
da attestarsi mediante autocertificazione, redatta su apposito modello predisposto dalla Struttura, da
sottoporre ai controlli a campione previsti dalla legge (per i gruppi comunali ed intercomunali tale
requisito si riferisce esclusivamente ai volontari appartenenti al gruppo e titolari di incarichi operativi
direttivi);
f. numero minimo di aderenti volontari almeno pari al doppio più uno dei componenti dell’organo direttivo
e comunque non inferiore a 10 unità. I volontari, tutti di maggior età, devono essere in possesso
delle caratteristiche operative previste nelle vigenti disposizioni in materia di protezione civile. La precedente
disposizione non si applica ai gruppi comunali ed intercomunali;
g. ai fini del requisito del numero minimo di associati, di cui alla precedente lettera f, nel caso di iscrizione
a più organizzazioni, ciascun volontario è considerato una sola volta. A tale scopo il volontario, iscritto a
due o più organizzazioni, opera una scelta circa l’organizzazione presso cui intende essere considerato
operativo. Tale scelta è comunicata alle stesse organizzazioni, che provvedono ad annotarla nel registro
soci, tenendola poi in debito conto nel conteggio dei propri iscritti, anche al fine delle coperture assicurative
di cui alla successiva lettera j;
h. disponibilità di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico im8
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piego, per il cui uso i volontari siano stati adeguatamente formati ed addestrati conformemente alle
indicazioni specificate dai fabbricanti;
i. aver realizzato nel precedente biennio attività di protezione civile, anche a carattere locale, riconosciute
espressamente come tali dai rispettivi Enti pubblici di riferimento. In fase di prima iscrizione
tale requisito si considera assolto anche con l’effettuazione di attività diverse da quelle finalizzate agli
interventi di emergenza quali: la diffusione della conoscenza in materia di protezione civile, l’informazione
alla popolazione in tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione dei propri aderenti
necessaria per la loro crescita e per l’attuazione dei compiti che saranno chiamati a svolgere in modo
coerente con i valori e i principi che fondano l’agire delle donne e degli uomini che si riconoscono nel
volontariato di protezione civile;
j. sottoscrizione di polizze assicurative, connesse allo svolgimento di attività di protezione civile, contro
infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio della medesima
attività, che coprano tutti gli aderenti dell’organizzazione che prestano attività di volontariato. Tali
polizze contengono la chiara indicazione dell’ambito territoriale di copertura delle garanzie, a cui è vincolata
l’eventuale estensione della zona di operatività dell’organizzazione all’intero territorio nazionale;
k. osservanza degli obblighi in materia di sorveglianza e controllo sanitario sugli aderenti volontari;
l. reperibilità, per l’intera giornata (h 24), di almeno un referente dell’organizzazione;
m. le articolazioni locali di organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi diffusione sovra-regionale
o a livello nazionale, di cui al precedente articolo 3, lettera d, ai sensi della D.P.C.M. 9 novembre
2012, garantiscono e dichiarano la propria partecipazione in quota parte al dispositivo di mobilitazione
della struttura centrale dell’organizzazione di appartenenza, nell’ambito della rispettiva colonna mobile
nazionale.
2. Le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere all’atto della presentazione della domanda e permanere
nel corso dell’iscrizione, pena la cancellazione dall’elenco. La loro sussistenza deve essere documentata
annualmente dalle organizzazioni di volontariato con autocertificazione, a firma del legale rappresentante,
sottoposta alle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione
e di atti di notorietà. Tale autocertificazione dovrà pervenire alla Struttura entro il bimestre
successivo all’anno solare di riferimento.
3. Il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 1, per la durata di un anno, accertato eventualmente
anche sulla base di controlli effettuati a campione dalla Struttura per quanto di sua competenza, comporta
la cancellazione dall’elenco.
Art. 7
(Procedimento per l’iscrizione all’elenco)
1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 possono presentare alla Struttura apposita istanza,
sottoscritta dal legale rappresentante, contestualmente alla quale dovranno essere dichiarati, sotto
forma di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a. i dati identificativi del dichiarante (data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici, qualità di legale
rappresentante dell’organizzazione);
b. il territorio di operatività dell’organizzazione;
c. l’indirizzo della sede legale e, se diversa, della sede operativa dell’organizzazione;
d. i recapiti dell’ organizzazione (numeri telefonici, e-mail, p.e.c.);
e. il numero di iscrizione dell’associazione nel registro regionale delle associazioni di volontariato, di cui
alla L.R. 11/94, con l’indicazione degli estremi del provvedimento dirigenziale d’iscrizione della Struttura
regionale Politiche di Benessere Sociale e Pari opportunità;
f. il numero del codice fiscale regolarmente attribuito all’organizzazione;
g. l’osservanza degli obblighi in materia di sorveglianza e controllo sanitario sugli aderenti volontari;
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h. la reperibilità, per l’intera giornata (h 24-7/7), di almeno un referente dell’organizzazione con l’indicazione
dei numeri telefonici da contattare in caso di necessità.
2. L’istanza di cui al precedente comma è corredata dalle copie autenticate, secondo le modalità di cui al
D.P.R. 445/2000, dei sottoelencati documenti (le autocertificazioni devono essere presentate in originale):
a) atto costitutivo e statuto, ritualmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, per i soggetti di cui
all’articolo 3, lettera a;
b) delibera di costituzione e regolamento comunale per i soggetti di cui all’articolo 3, lettera b;
c) autocertificazione, redatta su modello predisposto dalla Struttura e resa da ognuno degli interessati ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al requisito di cui all’articolo 6 comma 1, lettera
e (per i gruppi comunali ed intercomunali tale requisito si riferisce esclusivamente ai volontari appartenenti
al gruppo e titolari di incarichi operativi direttivi). Tali dichiarazioni, che verranno sottoposte ai
controlli a campione previsti dalla legge, dovranno essere reiterate ogni qualvolta si verifichino cambiamenti
di coloro per i quali sono previste;
d) autocertificazione con l’elencazione dei mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale
(d.p.i.) di cui all’articolo 6 comma 1, lettera h;
e) dichiarazione di affiliazione rilasciata annualmente dalla struttura nazionale di riferimento per i soggetti
di cui all’articolo 3, lettera d;
f) registro soci, tenuto a mente dell’art. 3, primo comma, del D.M. 14/02/1992, che prescrive anche l’obbligo,
prima di porlo in uso, di provvedere alla regolare numerazione progressiva di ogni pagina e alla
bollatura di ogni foglio da parte di un notaio, o di un segretario comunale, o di altro pubblico ufficiale
abilitato a tali adempimenti, che provvede inoltre a dichiarare, nell’ultima pagina dello stesso registro,
il numero dei fogli che lo compongono;
g) dichiarazioni degli Enti pubblici di riferimento relative alle attività di protezione civile svolte nel biennio
precedente, anche a carattere locale, riconosciute espressamente come tali. In fase di prima iscrizione,
se tale requisito dovesse mancare, potrà essere sostituito dall’effettuazione, comprovata da idonea
documentazione, di attività diverse da quelle finalizzate agli interventi di emergenza. Si considerano
tali: la diffusione della conoscenza in materia di protezione civile, l’informazione alla popolazione in
tema di previsione e prevenzione dei rischi, la formazione dei propri aderenti necessaria per la loro
crescita e per l’attuazione dei compiti che saranno chiamati a svolgere nel volontariato di protezione
civile;
h) polizze assicurative e relative quietanze di pagamento in corso di validità, di cui all’articolo 6 comma
1, lettera j;
i) le articolazioni locali di organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi diffusione sovra-regionale
o a livello nazionale, di cui all’articolo 3, lettera d, devono specificare con autocertificazione di
cui al D.P.R. 445/2000 quanta parte delle proprie risorse (numero di volontari, mezzi ed attrezzature)
sono destinate all’organizzazione nazionale di riferimento nell’ambito della colonna mobile nazionale
e quanta parte rimane dedicata all’operatività sul proprio territorio. Tale specificazione è contestualmente
comunicata anche ai Comuni ove hanno sede le organizzazioni, al fine di consentire la necessaria
ottimizzazione delle risorse effettivamente disponibili sul territorio.
3. L’istanza, corredata della documentazione di cui al precedente comma 2, è inviata alla Struttura entro il 30
settembre di ogni anno, per la conseguente istruttoria intesa a verificare la completezza della domanda
e della documentazione. L’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco, avvengono di norma entro il primo
bimestre dell’anno successivo, con determinazione del dirigente della Struttura. Nel caso che, dall’esito
dell’istruttoria, risultasse la necessità di integrare la domanda e/o la documentazione esibita, tale integrazione
dovrà avvenire tassativamente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza
della domanda stessa.
4. L’esito negativo dell’istruttoria, con conseguente archiviazione della pratica, è motivato e comunicato
all’organizzazione interessata.
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Art. 8
(Partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile)
1. La Regione Puglia, tramite la Struttura, provvede:
a) al coordinamento e all’impiego del volontariato di protezione civile della regione in attività di previsione,
prevenzione e soccorso, sostenendone, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,
anche in concorso con l’Amministrazione statale e gli Enti locali, la partecipazione alle attività in
ambito regionale, nazionale ed internazionale attraverso una adeguata formazione, la dotazione
di idoneo equipaggiamento personale e la partecipazione a predefinite attività esercitative;
b) all’attivazione della colonna mobile del sistema regionale di protezione civile cui partecipano,
ognuno per le proprie capacità operative, i soggetti di cui al precedente articolo 3, all’organizzazione
del loro impiego nelle attività di soccorso alle popolazioni colpite da avversità e di cooperazione
e supporto alle componenti istituzionali ed alle strutture operative del proprio sistema di
protezione civile;
c) all’attivazione del volontariato di protezione civile per attività di previsione, prevenzione, soccorso
ed assistenza in vista o in occasione degli eventi calamitosi di rilievo regionale di cui alle lettera b
dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 225/1992.
2. L’attivazione, a seguito degli eventi di cui alla lettera a) del citato articolo 2, comma 1, della legge
225/1992, è disposta dalla competente autorità locale, previa necessaria comunicazione alla Struttura,
relativamente ai gruppi comunali ed alle associazioni di volontariato locali aventi sede nel proprio
ambito territoriale, nel rispetto dell’ordinamento vigente nel territorio interessato. L’eventuale
richiesta di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi che richiedano l’impiego di risorse
finanziarie regionali, è rivolta in via preventiva alla Struttura, anche per consentire la quantificazione
dei relativi oneri, in considerazione dei limiti di stanziamento di bilancio, ed assicurarne la disponibilità.
3. L’attivazione e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R.
194/2001, a seguito degli eventi di rilievo nazionale di cui alla lettera c) del richiamato articolo 2,
comma 1, della legge 225/1992, ivi compresi gli interventi all’estero, avviene a cura del Dipartimento
della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio e nel limite delle risorse all’uopo disponibili,
ovvero, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nel limite delle
risorse finanziarie specificamente stanziate.
4. La Giunta Regionale definisce, unicamente per le attività di protezione civile comprensive delle
iniziative di promozione riconosciute dalla Struttura, i criteri per l’organizzazione, l’attivazione ed il
funzionamento della colonna mobile regionale nonché le modalità per l’utilizzo delle dotazioni, dei
mezzi, dei materiali e delle rappresentazioni grafiche identificative della stessa.
5. Per ottimizzare le iniziative finalizzate ad affrontare situazioni di criticità connesse al rischio incendi
boschivi (AIB), ed al rischio meteorologico, idraulico ed idrogeologico, ed altri rischi, la Regione
Puglia si avvale del supporto operativo delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi comunali ed
intercomunali di protezione civile. A tal fine nel programma di azioni di protezione civile, approvato
annualmente con deliberazione di Giunta Regionale, è inserita l’attivazione di specifiche convenzioni
con organismi iscritti nell’elenco, con la contestuale autorizzazione alla spesa. Il dirigente della Struttura,
sulla base della disponibilità prevista nello stanziamento di bilancio, sottoscrive annualmente
specifiche convenzioni con le organizzazioni di protezione civile in grado di assicurare, per presenza
sul territorio, dotazione di mezzi e strumenti, nonché squadre di volontari qualificati ed idonei, un
potenziamento dell’operatività di campo del sistema regionale di protezione civile nel contrasto dei
rischi, anche per quanto riguarda l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi avversi.
6. Le organizzazioni del volontariato attivate, assicurano la trasmissione delle necessarie informazioni
alla Struttura, in riferimento a quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia.
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Art. 9
(Benefici a favore del volontariato di protezione civile)
1. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio
2001, n. 194, ai volontari aderenti alle organizzazioni iscritte all’elenco, impiegati nelle attività di protezione
civile relative agli eventi di cui all’articolo 2 della richiamata legge 225/92, anche su esplicita richiesta
del Sindaco o di altra autorità di protezione civile competente, preventivamente autorizzata dal Dipartimento
della Protezione Civile o dalla Struttura, per quanto di propria competenza, vengono garantiti, entro
i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti destinate allo scopo, relativamente al periodo di effettivo
impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi
e fino a 90 giorni nell’anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o
privato;
c) il rimborso ai datori di lavoro pubblici o privati, che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite
dal Dipartimento utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso, della somma equivalente
al costo giornaliero del volontario dipendente, per i giorni di effettiva assenza dal posto di lavoro;
d) il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero, ai lavoratori autonomi, calcolato
sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello in cui sono stati
impegnati in qualità di volontario nell’evento, entro i limiti di importo e le modalità previsti dalla normativa
statale vigente in materia.
2. Per i volontari di organizzazioni impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di
formazione teorico – pratica anche destinata alla cittadinanza, preventivamente autorizzate dal Dipartimento
sulla base di precisa segnalazione dell’autorità di protezione civile competente, i benefici di cui al
comma 1, si applicano per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un massimo di 30
giorni nell’anno, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative statali. I predetti benefici
si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione, limitatamente ai
volontari coinvolti nell’organizzazione dell’evento.
3. Per le organizzazioni di volontariato, opportunamente attivate, anche su esplicita richiesta del Sindaco o
di altra autorità di protezione civile competente, per le attività di protezione civile relative agli eventi di
cui all’articolo 2 della richiamata legge 225/92, per le quali sia stata preventivamente autorizzata, dal Dipartimento
della Protezione Civile o dalla Struttura per quanto di propria competenza, l’applicazione dei
benefici di cui al D.P.R. 194/2001, le spese sostenute, ammissibili a rimborso anche parziale, sulla base di
idonea documentazione giustificativa esibita in originale, sono quelle derivanti da:
a) viaggi in ferrovia o nave, al costo della tariffa più economica, documentati da biglietti di viaggio regolarmente
vidimati. è ammesso il rimborso del viaggio in aereo o autobus di linea, a condizione che il
costo finale sia più basso rispetto a quello dei mezzi indicati nel periodo precedente e che tale utilizzo
sia stato espressamente approvato nell’autorizzazione all’applicazione dei benefici;
b) rifornimenti di carburante utilizzato dai mezzi impegnati nell’evento, di proprietà dell’organizzazione
o concessi alla stessa in comodato d’uso con atto registrato o in uso operativo con opportuna delibera
del consiglio direttivo del Coordinamento; copia di tale delibera, autenticata nei modi previsti dal
D.P.R. 445/2000, è preliminarmente inviata alla Struttura. Detti rifornimenti sono comprovati da apposite
schede carburanti, regolarmente compilate e vidimate dal gestore degli impianti di distribuzione,
o da fatture emesse dal distributore dalle quali possa rilevarsi l’univoca attribuzione dei rifornimenti
al veicolo utilizzato. I consumi ed i relativi costi sostenuti devono essere coerenti con il chilometraggio
percorso per raggiungere la sede dell’evento lungo il tragitto più breve. I rifornimenti devono essere riferiti
congruentemente al periodo temporale di impiego dei mezzi, comprovato da specifica attestazione
rilasciata dall’autorità di protezione civile competente. Eventuali scostamenti da tale periodo sono adeguatamente
motivati dall’organizzazione con autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
12 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 14 suppl. del 15-2-2016
c) pedaggi autostradali attestati da scontrini/ricevute, che dovranno essere ben leggibili, o fatture del
gestore dell’autostrada riferite all’automezzo impiegato dalle quali possa desumersi ogni dato utile;
d) danni o perdite ad attrezzature e/o mezzi di proprietà o concessi in comodato d’uso con atto registrato
o dati in uso operativo, con opportuna delibera del consiglio direttivo dei Coordinamenti, utilizzati
nell’evento, il cui possesso risulti già agli atti della Struttura, attestati da idonea certificazione di una
autorità istituzionale competente ed il cui ripristino sia comprovato da specifiche fatture;
e) vitto consumato durante il percorso di trasferimento, per un intervento di emergenza distante oltre 300
chilometri dalla sede operativa, nel limite di 15,00 euro a persona. Spese di vitto consumato fuori da
tale evenienza sono rimborsabili solo se espressamente autorizzate contestualmente all’applicazione
dei benefici;
f) non sono rimborsabili le spese relative ad alloggio, consumazioni al bar, noleggio mezzi e/o materiali,
spese telefoniche, biglietti di mezzi pubblici urbani, parcheggi e simili, se non esplicitamente autorizzate
contestualmente all’applicazione dei benefici;
g) si dà corso ai rimborsi di cui alle precedenti lettere solo se alla richiesta di rimborso è acclusa la copia
dell’attestato di presenza rilasciato dall’autorità di protezione civile che ha coordinato l’evento, riferito,
a seconda dei casi, alla persona del volontario o all’organizzazione con la precisa indicazione del mezzo
eventualmente utilizzato e per il quale viene richiesto il ristoro delle spese.
4. La Giunta Regionale, nel programma di azioni di protezione civile, approvato annualmente con propria
deliberazione, al fine di garantire adeguate modalità di copertura assicurativa ai volontari, aderenti alle
organizzazioni iscritte nell’elenco e firmatarie di specifiche convenzioni con la Struttura, contro i rischi di
infortunio, malattie e responsabilità civile verso terzi nei casi di impiego, autorizzato dalla stessa Struttura,
in specifiche attività connesse alla gestione e simulazione di emergenze di protezione civile convenzionate,
nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, può concorrere alla spesa relativa all’adozione
delle misure assicurative di cui al precedente articolo 6, lettera j. Le modalità attuative del presente comma
vengono definite nell’ambito delle convenzioni stesse o di specifiche intese tra la Struttura e le organizzazioni
di volontariato di protezione civile, anche per mezzo dei Coordinamenti, allorquando sarà stata
attuata l’anagrafe dei volontari di protezione civile regionale.
5. Ai fini di cui al presente articolo, le procedure finalizzate all’ammissione ai benefici, in favore del volontariato
di protezione civile attivato ai sensi dell’articolo 8, nel caso di impiego in vista o in occasione degli
eventi di cui ai precedenti commi, coincidono, per quanto non espressamente indicato nel presente articolo,
con le procedure di cui al D.P.R. 194/2001 citato, e con quelle emanate dal Dipartimento della Protezione
Civile con disposizione n. DPC/VRE/054056 del 26 novembre 2004 e con la Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, che qui si intendono integralmente richiamate.
Art. 10
(Norme in materia di protezione dei dati personali delle organizzazioni di volontariato)
1. I dati personali delle organizzazioni di volontariato, e dei loro aderenti, iscritte nell’elenco sono trattati,
anche con l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di protezione
dei dati personali nonché del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari e possono essere diffusi e comunicati, a soggetti privati ed enti pubblici, nella misura
strettamente necessaria all’espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che li riguardano.
Art. 11
(Divieti)
1. è fatto divieto alle organizzazioni non regolarmente iscritte all’elenco centrale o regionale del volontariato
di protezione civile di fregiarsi dei segni distintivi del volontariato di protezione civile e di ogni altro segno
comunque riconducibile alla protezione civile.
2. È vietato l’uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 14 suppl. del 15-2-2016 13
acustici supplementari di allarme (c.d. sirene), da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione
civile, sui veicoli adibiti al servizio di protezione civile, in maniera difforme da quanto stabilito in merito
dal Codice della Strada e dal D.M. 5 ottobre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché
dalle disposizioni emanate dal Dipartimento della Protezione Civile con nota circolare del 25 gennaio 2010
protocollo n. DPC/VRE/0005876, che qui si intendono integralmente richiamate.
Art. 12
(Norme transitorie e finali)
1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, già iscritte all’elenco ai sensi dell’articolo 5 della L.R.
19 dicembre 1995, n. 39, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono
tenute ad adeguarsi alle condizioni di cui al precedente articolo 6, pena la cancellazione dal medesimo
elenco.
2. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, così come stabilito dalla L.R. 10 marzo 2014, n. 7,
cessa di avere efficacia l’articolo 5 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 39.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni generali
previste dalla vigente normativa in materia.
Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entra in vigore dalla data di pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 11 febbraio 2016
EMILIANO